Prescrizione della provvigione: hai un anno di tempo
Aggiornato il 19 ottobre 2026 · 3 min di lettura
Una provvigione non pagata non resta esigibile per sempre. Il termine è molto più breve di quello ordinario di dieci anni.
La regola: un anno
L'art. 2950 c.c. prevede che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno. È una prescrizione breve, pensata per chiudere rapidamente i rapporti economici legati alla mediazione.
Da quando decorre
Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè di regola dalla conclusione dell'affare. Con una condizione sospensiva, decorre da quando la condizione si avvera.
Attenzione: aspettare il rogito per chiedere il pagamento non sposta automaticamente il termine, se l'affare era già concluso prima.
Come interrompere la prescrizione
La prescrizione si interrompe con un atto di messa in mora scritto (ad esempio una PEC o una raccomandata con richiesta di pagamento) o con l'avvio di un'azione giudiziale. Dopo l'interruzione inizia a decorrere un nuovo termine.
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Richiedi una demoFonti
- Codice Civile, art. 2950 (Prescrizione del diritto del mediatore)
- Codice Civile, art. 2943 (Interruzione della prescrizione)
Contenuto informativo basato sui testi di legge citati. Non costituisce consulenza legale.