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Iscrizione obbligatoria: senza, niente diritto alla provvigione

Aggiornato il 19 ottobre 2026 · 4 min di lettura

Il diritto alla provvigione non dipende solo dall'affare concluso: chi svolge la mediazione deve essere abilitato. È un requisito che ogni agenzia deve poter dimostrare.

L'art. 6 della legge 39/1989

La legge 3 febbraio 1989, n. 39 disciplina la professione di agente d'affari in mediazione. L'art. 6 stabilisce che hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli previsti dalla stessa legge.

Chi svolge l'attività senza abilitazione non ha diritto al compenso e rischia sanzioni amministrative.

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 59/2010

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva servizi) ha soppresso il ruolo degli agenti d'affari in mediazione. Oggi i requisiti vengono verificati dalla Camera di Commercio e l'abilitazione risulta dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, per chi opera come dipendente o collaboratore, nel REA.

Il principio resta lo stesso: senza i requisiti professionali verificati, il diritto alla provvigione non sorge.

Gli altri obblighi da ricordare

  • Polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
  • Moduli e formulari depositati presso la Camera di Commercio, se utilizzati.
  • Obbligo di comunicare alle parti le circostanze note relative all'affare (art. 1759 c.c.).

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Fonti

Contenuto informativo basato sui testi di legge citati. Non costituisce consulenza legale.

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